Assegno nucleo familiare ed iscritti alla Gestione separata, i chiarimenti dell’Inps
La spettanza del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata iNPS, durante i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale.
Come noto, alcune disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità, previste per le lavoratrici dipendenti, sono già da tempo estese in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata. In particolare, è riconosciuto, tra le altre cose, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, “ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura” (art. 6, D.M. 12 luglio 2007). Ma tale copertura figurativa, anche in mancanza di specifica previsione di legge, può legittimamente considerarsi utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il diritto all’Anf sussiste in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario, anticipato, prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità, nonché nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. Ovviamente, occorre che ricorrano tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata.