Tutele crescenti
Entra in vigore il contratto a tutele crescenti, destinatari: operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
Pertanto reintegro previsto solo per casi di licenziamento nullo o discriminatorio. L’indennizzo in caso di licenziamento sarà pari a due mensilità per ogni anno di servizio in misura non inferiore a quattro e non superiore a 24 mensilità.